Onorevoli Deputati! - La necessità di realizzare un addendum alla Convenzione di estradizione di Roma, sottoscritta tra le parti il 9 dicembre 1987, è discesa dal problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.
      Infatti l'ordinamento giuridico argentino, come tutti quelli di derivazione ispanica, ignora l'istituto del giudizio in assenza, se non in casi estremamente limitati, e la dichiarazione di rebeldía (contumacia) determina la sospensione del processo una volta che ne sia stata completata la fase istruttoria.
      L'incompatibilità tra i due ordinamenti ha pertanto determinato gli esiti negativi di numerosi procedimenti di estradizione, talora anche a carico di autori di gravi reati. Analogamente a quanto fatto per i rapporti tra Italia e Spagna, la via prescelta per la soluzione del problema si è sostanziata in una presa d'atto, da parte delle autorità argentine, circa la piena

 

Pag. 2

conformità della disciplina italiana del giudizio contumaciale alle garanzie del giusto processo e ai parametri internazionali in materia di diritti umani.
      In particolare, le garanzie difensive offerte al condannato in contumacia di cui si chiede l'estradizione, si cristallizzano nell'eventuale celebrazione di un nuovo processo, secondo la disciplina degli istituti processuali della riammissione in termini e della revisione processuale.
      Il Protocollo addizionale si compone pertanto di due soli articoli.
      L'articolo 1 prevede che, quando una Parte chiede l'estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta potrà rifiutare solo se, a suo giudizio, non sono stati rispettati i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona condannata; l'estradizione è concessa quando la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti che garantiscano un eventuale nuovo processo al condannato in contumacia. Sono previsti, inoltre, a carico della Parte italiana, la garanzia che l'imputato venga informato per tempo dell'udienza e il controllo del giudice sulla correttezza della notifica all'imputato. È infine prevista la collaborazione tra le Parti relativa allo stato dei processi nonché sul regime e sulla portata dei ricorsi e sulle possibili impugnazioni che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia. L'articolo 2 contiene le clausole di rito.